Descrizione

Il Comitato di valutazione è istituito dall’art. 11 del D.l.vo. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  che disciplinava il “Comitato per la valutazione del servizio dei docenti”. Il comma 129 della L 107/15, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti., cd. “Buona scuola”, ha modificato l’art. 11 del D.l.vo 297/1994 introducendo il “Comitato per la valutazione dei docenti” che ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da: a) tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia ed il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti ed uno dei genitori, per il secondo, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall’USR. Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine è composto dal ds, che lo presiede, dai tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che provvede all’istruttoria: dunque per questo compito non è prevista la presenza del rappresentante dei genitori. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale Il Comitato esercita anche le competenze per la riabilitazione del personale docente; in tale caso  alla seduta non partecipa l’interessato e il Consiglio di Circolo provvede all’individuazione di un sostituto (comma 5 del nuovo art. 11).  Il ds (comma 127 L. 107/15), sulla base dei criteri individuati dal comitato, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (comma 126) ripartito a livello territoriale, definita bonus (comma 128), e che è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo e ha natura di retribuzione accessoria.

 

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